LEGGI e REGOLAMENTI
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Gli apparecchi utilizzati per il volo da diporto o sportivo, sempreché compresi
nei limiti indicati nell’allegato annesso alla presente legge, non sono
considerati aeromobili ai sensi dell’articolo 743 del codice della
navigazione.
Gli apparecchi di cui al comma precedente, eccedenti i limiti indicati
nell’allegato annesso alla presente legge, sono soggetti alle disposizioni
vigenti in materia di aeromobili.
Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, determina le modifiche e le
integrazioni da apportare all’allegato annesso alla presente legge, che si
rendano necessarie in relazione all’evoluzione della tecnica e alla sicurezza
della navigazione e del volo da diporto o sportivo.
Art. 2
Con apposito regolamento, da emanarsi entro sei mesi dall’entrata in vigore
della presente legge, viene disposto in ordine:
-all’accertamento dell’idoneità psico-fisica necessaria per svolgere
attività di volo da diporto o sportivo mediante gli apparecchi di cui
all’articolo 1, primo comma;
-all’attività preparatoria per l’uso degli stessi apparecchi;
-alle norme di circolazione e di sicurezza;
-all’obbligo dell’assicurazione per danni a terzi.
Il regolamento di cui al comma precedente è emanato con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta
del Ministro dei trasporti.
Con provvedimenti del Ministero dei trasporti, di concerto con il Ministero
della difesa, possono essere imposte particolari restrizioni di natura
temporanea all’attività di volo da diporto o sportivo mediante gli apparecchi
di cui all’articolo 1, primo comma, in relazione alle esigenze di sicurezza
della navigazione aerea, sia civile che militare.
Art. 3
Il Ministero dei trasporti si avvale dell’Aero Club d’Italia per quanto
attiene allo svolgimento dell’attività preparatoria per l’uso degli
apparecchi di cui all’articolo 1, primo comma, nonché alla certificazione
relativa alla predetta attività preparatoria, con le modalità stabilite dal
regolamento di cui all’articolo 2 della presente legge.
Le tariffe fissate dall’Aero Club d’Italia per l’espletamento delle
funzioni di cui al comma precedente sono soggette all’approvazione del
Ministero dei trasporti.
Art.4
Per l’inosservanza delle disposizioni della presente legge, o del regolamento
di cui all’articolo 2 in materia di accertamento della idoneità psicofisica e
dell’attività preparatoria per l’uso degli apparecchi di cui all’articolo
1, primo comma, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma
di denaro da lire 50.000 a lire 500.000.
Se l’inosservanza concerne disposizioni in materia di circolazione aerea si
applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da lire
500.000 a lire 2 milioni.
Se l’inosservanza concerne disposizioni in materia di assicurazione per danni
a terzi si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di
denaro da lire 200.000 a lire 800.000.
Per la irrogazione delle sanzioni di cui ai precedenti commi, si applicano le
disposizioni contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689. L’ufficio
periferico del Ministero dei trasporti di cui all’articolo 17 della predetta
legge è la direzione di circoscrizione aeroportuale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta
ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo
a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Datata Roma, addì 25 marzo 1985
PERTINI
Craxi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Signorile, Ministro dei trasporti
Visto, il Guardasigilli: Martinazzoli
NOTE
Nota all’art. 1, primo comma:
— Il testo dell’art. 743 del codice della navigazione è il seguente: «Art.
743. Nozione di aeromobile. — Per aeromobile si intende ogni macchina atta al
trasporto per aria di persone o cose da un luogo ad un altro.Le distinzioni
degli aeromobili, secondo le loro caratteristiche, sono stabilite dal
regolamento».
Nota all’art. 4, ultimo comma:
— La legge 24 novembre 1981, n. 689, contenente modifiche al sistema penale,
disciplina nel capo I le sanzioni amministrative. In particolare la sezione I di
detto capo (articoli 1-12) contiene i principi generali, mentre la sezione lì
(articoli 13-31) disciplina l’applicazione delle stesse sanzioni. L’art. l7
di detta legge si riferisce all’ufficio al quale deve essere presentato il
rapporto sulla violazione amministrativa.